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Denominazione
Art. 1 - E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Libra Associazione Scientifica".
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma, Via Labicana 92, CAP 00184.
Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della concezione unitaria e integrata degli esseri umani, inserita all'interno dei processi naturali e sociali ad essa collegati, attraverso lo studio e la ricerca interdisciplinare nell'ambito delle scienze psicologiche, delle scienze mediche, delle scienze biofisiche e delle scienze sociali.
Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione potrà:
1. Produrre ed impiegare strumenti per la prevenzione, la valutazione, la diagnosi e la terapia di patologie psicologiche, mediche e psicosomatiche.
2. Proporre interventi medici, psicologici e di psicoterapia individuale e di gruppo, consulenze e perizie su problematiche psicosomatiche e psicosociali.
3. Proporre e organizzare interventi psicosociali nell'ambito della Scuola Pubblica e Privata con lo scopo di:
a) intervenire su specifici disagi segnalati;
b) compiere interventi di prevenzione dei disagi scolastici;
c) promuovere comportamenti virtuosi nelle classi e nel sistema scolastico;
d) predisporre e gestire attività di formazione per insegnanti, genitori e discenti.
4. Collaborare con altre Associazioni, Enti, Istituti sia pubblici che privati, singoli professionisti, al fine di realizzare programmi ed obiettivi comuni.
5. Aderire, in Italia e all'Estero, a qualsiasi attività ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità associative.
6. Organizzare attività di formazione, corsi, congressi, convegni, seminari, workshop, ecc., nell'ambito psicobiofisiologico, psicosociale e scolastico, della medicina tradizionale e non-convenzionale, per proprio conto o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituti pubblici o privati, singoli professionisti.
7. Offrire modalità di intervento per la cura e la prevenzione delle patologie psicologiche, mediche, psicosomatiche e per la promozione del benessere e della salute, a individui, gruppi e comunità, sia in ambito pubblico che privato.
8. Offrire opportunità di formazione, aggiornamento, di supervisione, di tirocinio e di perfezionamento a studenti universitari, a specializzandi e professionisti, sia nell'ambito di strutture pubbliche che nel privato.
9. Affiliarsi a Federazioni, Associazioni e/o Enti con finalità e scopi sociali simili.
10. Compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.
Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione può svolgere anche attività commerciale nei confronti di terzi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 111/bis del DPR 917/1986 e può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a Enti Pubblici, a organismi internazionali o sovranazionali o di privati. Inoltre, l'Associazione può intraprendere ogni altra iniziativa lecita che sia necessaria, o semplicemente utile, al perseguimento degli scopi associativi.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate finalizzate alle attività dell'Associazione sono costituite:
a) dai proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi, nell'ambito degli obiettivi associativi;
b) dai proventi relativi alla partecipazione ai progetti nazionali e internazionali nell'ambito delle attività indicate nel disposto dell'articolo 3;
c) dai ricavi derivanti dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni o iniziative in linea con gli scopi associativi ;
d) da ogni altra entrata utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
Per l'intera durata dell'Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/1996.
Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo procedono, entro e non oltre il quarto mese dal termine dell'esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo. I bilanci consuntivi approvati sono esposti nella sede sociale per 7 giorni dalla data dell'Assemblea in cui si è proceduto all'approvazione degli stessi.
Art. 6 - Associati e Organi dell'Associazione
a) Possono essere ammesse a partecipare all'Associazione in qualità di associati le persone fisiche e giuridiche, le associazioni od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l'Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli Associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e salvo diritto di recesso.
Sono organi dell'Associazione:
1. il Consiglio Direttivo;
2. il Presidente;
3. il Vice-Presidente;
4. il Segretario/Tesoriere;
5. il Comitato Scientifico;
6. l'Assemblea degli Associati.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) si compone di 5 (cinque) membri. I fondatori sono membri di diritto, salvo rinuncia, recesso o dimissioni volontarie. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere. In caso di cessazione della carica di alcuno dei suoi membri, verrà convocata l'Assemblea per la sua sostituzione. Il CD resta in carica 3 (tre) anni al termine dei quali si riunisce l'Assemblea ed elegge il nuovo Consiglio. I membri del Consiglio possono essere rieletti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice-Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e all'organizzazione dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, vigila sul regolare e buon andamento della stessa e delle iniziative sociali, sulla condotta morale e legale degli Associati e recepisce le istanze e le proposte degli stessi presentate in Assemblea. Ai membri del CD spetta il rimborso delle spese sostenute e un'eventuale diaria per l'opera svolta nell'interesse dell'Associazione, da determinarsi volta per volta dal Consiglio stesso sulla base delle disponibilità economiche dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo elabora una volta all'anno, durante il mese di Dicembre il preventivo dell'esercizio solare successivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo che viene presentato all'Assemblea degli Associati. Il bilancio, una volta approvato, regola e fa fede della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione verso i terzi e tra gli stessi Associati.
Art. 8 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha potere di contratto operativo. Il Presidente è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Il Presidente amministra l'Associazione e può delegare ad altro socio specifiche funzioni. Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nel cui esercizio è tenuto a rispettare le direttive ricevute dall'Assemblea. Il Presidente può procedere all'assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone in seno al Consiglio Direttivo le retribuzioni e può inoltre conferire agli Associati incarichi specifici fissandone il compenso. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico e non è tenuto al versamento della quota sociale.
Art. 9 - Vicepresidente e Segretario/Tesoriere
I poteri del Presidente possono essere temporaneamente delegati al Vice-Presidente in caso di assenza o indisponibilità del Presidente. Il Segretario/Tesoriere ha il compito di assicurare la continuità operativa dell'Associazione, predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi, il coordinamento delle iniziative e l'attuazione, anche dal punto di vista finanziario, delle deliberazioni degli organi deliberanti, la tenuta dei registri e degli archivi e le scritture dei verbali delle riunioni del CD e dell'Assemblea. Tiene ed aggiorna i registri dei soci relativi alle varie categorie di appartenenza.
Art. 10 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico rappresenta l'immagine dell'Associazione di fronte alla comunità sociale e scientifica e ne coordina e indirizza l'attività di ricerca, didattica e formativa. E' composto da un massimo di quindici membri, proposti dal Consiglio e individuati tra i soci, di qualunque categoria dell'Associazione, o scelti fra personaggi italiani o stranieri di particolare rilevanza scientifica rispetto alle finalità dell'Associazione. Il Comitato Scientifico svolge funzioni propositive e valutative per tutte le iniziative didattiche e le attività culturali e scientifiche dell'Associazione. Può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività dell'Associazione. Mantiene i necessari contatti con il Presidente, partecipante di diritto alle riunioni del Comitato, il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per 5 (cinque) anni, eventualmente rinnovabili, e sono nominati dall'Assemblea anche su proposta del CD, indipendentemente dalle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, a meno di dimissioni volontarie dal Comitato o dall'Associazione. Il Comitato Scientifico stesso può eleggere, al suo interno, un Direttore Scientifico che coordini le attività del comitato e ne presieda le riunioni. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Direttore Scientifico.
Art. 11 - Assemblea degli Associati
Si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli Associati oppure almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono convocate mediante semplice comunicazione scritta trasmessa ad ogni Associato, avente diritto al voto, via posta elettronica con avviso di lettura, almeno 1 settimana solare prima della data di convocazione ed esposta nella sede sociale almeno 7 giorni solari prima della data di prima convocazione con avviso contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o da un suo delegato. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono considerate valide, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto (fondatori e ordinari) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Associato può avere non più di due deleghe dagli altri Associati. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione ed elegge il Consiglio Direttivo alla sua scadenza. L'esercizio del diritto di voto è inibito all'Associato non in regola col pagamento della quota annuale di associazione o che non abbia partecipato, in proprio o in delega, alle ultime due adunanze dell'Assemblea. L'inibizione cessa con la regolarizzazione della quota associativa e con la partecipazione all'Assemblea successiva. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, a cura del Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Il voto è espresso senza formalità salvo che almeno un terzo dei soci presenti richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto.
Art. 12 - Associati
Gli Associati si dividono in:
- soci fondatori, cioè coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione: sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e non hanno obblighi di versamento di quote sociali;
- soci ordinari professionisti che collaborano attivamente alla organizzazione delle attività dell'Associazione e aderiscono ai fini che la stessa si propone. Devono possedere un curriculum con specifica preparazione nella materia di pertinenza ed essere presentati da altri due Associati ordinari o fondatori e ratificati dal Consiglio Direttivo;
- soci ordinari non-professionisti che collaborano attivamente alla organizzazione delle attività dell'Associazione e aderiscono ai fini che la stessa si propone. Devono presentare un curriculum congruo con gli interessi dell'Associazione e le lettere di presentazione di 2 soci ordinari;
- soci sostenitori non professionisti che approvano e sostengono i fini morali, sociali e culturali dell'Associazione;
- soci sostenitori professionisti che approvano e sostengono i fini morali, sociali e culturali dell'Associazione;
- soci onorari, cioè istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nei campi professionali di ambito associativo;
I soci sostenitori e i soci onorari, pur potendo presenziare alle Assemblee dell'Associazione, non hanno diritto di voto.
Art. 13 - Ammissione all'Associazione
L'ammissione alla Associazione, in qualità di Socio Sostenitore, è subordinata soltanto alla approvazione dello Statuto e dei principi morali, sociali e culturali della stessa, mediante la compilazione di un modulo prestampato. L'ammissione all'Associazione, in qualità di Socio Ordinario professionista, prevede il possesso di un diploma di laurea, conseguito presso un' Università italiana o equipollente, insieme all'iscrizione presso il relativo Albo e Ordine Professionale (qualora sia istituito) ed è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con allegate lettere di presentazione da parte di 2 soci ordinari e curriculum vitae dell'interessato. L'accettazione delle domande viene deliberata dal Consiglio stesso, che ne verifica i requisiti necessari. L'ammissione a Socio Ordinario non-professionista prevede la presentazione di un curriculum congruo con gli interessi dell'Associazione e le lettere di presentazione di 2 soci ordinari. L'accettazione della domande viene deliberata dal Consiglio stesso, che ne verifica i requisiti necessari.
L'ammissione all'Associazione in qualità di Socio Onorario è fatta su invito e delibera del Consiglio Direttivo e quindi ratificata dall'Assemblea.
Art. 14 - Diritti e doveri degli associati
Gli Associati sono tenuti a rispettare lo statuto dell'Associazione, in ogni sua parte, a collaborare all'attività della stessa, a conformarsi alle decisioni e deliberazioni dei suoi organi. I soci (con l'eccezione dei soci fondatori e dei membri onorari) sono tenuti a versare un contributo annuo fisso stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo e differenziato per le varie categorie di soci. Soltanto i soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali. Il socio che non versi la quota sociale entro l'anno solare in corso è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione.
I soci possono partecipare alle attività o riunioni scientifiche ed ad altre attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione. Ricevono, a condizioni particolari:
- eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione e possono usufruire dei servizi di documentazione e di consulenza predisposti dall'Associazione e di costante aggiornamento professionale (corsi, convegni, articoli, ecc.);
- sconto sulle attività formative patrocinate da Libra Associazione Scientifica;
- ingresso gratuito alle Giornate di Studio eventualmente organizzate da Libra Associazione Scientifica;
- accesso all'area riservata del sito
Art. 15 - Quote
Le quote vanno versate entro l'ultimo giorno dell'anno solare in corso. La quota di adesione per i soci ordinari professionisti per l'anno 2009 è di 100,00 euro. La quota di iscrizione per i soci sostenitori per l'anno 2009 è di 50,00 euro. Le quote dei nuovi soci vanno versate entro il 3° mese dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell'Associazione stessa. La quota è personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile.
Nel caso di un ritardo non superiore a un mese nel pagamento della quota il Consiglio Direttivo può decidere una deroga straordinaria per il socio moroso, applicando eventualmente una maggiorazione sulla quota stessa non superiore al 20% (al venti per cento).
Art. 16 - Perdita qualifica socio
La qualifica di socio si perde per dimissione, morosità, violazione delle regole contenute nello Statuto, decesso.
La morosità e la relativa perdita della qualifica di socio verrà dichiarata dal Presidente.
Art. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 18 - Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea anche tra gli Associati onorari; essi giudicheranno, secondo legge e senza formalità di procedura.
Roma, lì 26 novembre 2009